Ecobonus e bonus sicurezza

Tutto quello che c’è da sapere

In questo articolo vi parleremo di come usufruire dei vantaggi fiscali di cui i nostri prodotti possono godere, in particolare delle detrazioni fiscali per infissi (tra cui porte ed affini).

A quanto ammonta la detrazione e come viene ripartita?

La detrazione fiscale consiste in una riduzione delle imposte (IRPEF o IRES) per un importo pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di sistemi schermanti nonché per la rimozione di eventuali sistemi preesistenti ed altre opere accessorie; è detraibile anche l’onorario del professionista eventualmente incaricato per la predisposizione della pratica ENEA (Agenzia Nazionale Efficienza Energetica).

 La detrazione riguarda quote di pari importo per un periodo di 10 anni. Facciamo un esempio concreto:
Costo totale sostenuto: 5000 €
– Detrazione totale : 5000 € x 50% = 2500 €
– Detrazione annuale: 250 €/anno per 10 anni

Quali sono gli immobili ammessi alla detrazione?

Immobili di qualsiasi categoria catastale purché esistenti, regolarmente accatastati ed in regola con il pagamento dei relativi tributi, a prescindere dalla destinazione d’uso (quindi sono inclusi immobili residenzialiufficibarristorantinegozialberghi, ecc.).

Chi può beneficiare della detrazione?

Persone fisiche e giuridiche che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento: proprietariinquilinicomodataricondomini (per le parti condominiali), ecc. 

Quali requisiti devono possedere le porte blindate acquistate?

 Le porte blindate devono:

  • Rispettare le normative nazionali e locali in materia di efficienza energetica ed essere corredate di Certificato di prova con trasmittanza termica
  • Essere provviste di marcatura CE. 

La pratica ENEA è sempre necessaria?

Nei casi in cui l’intervento è ammissibile e tapparelle, porte o similari sono installati da soli (quindi senza la sostituzione dei serramenti), non è necessaria la trasmissione della pratica ENEA. Per l’ammissibilità dell’intervento alle detrazioni fiscali previste per la riqualificazione energetica (ex legge 296/2006), invece, è necessario trasmettere i dati attraverso il sito dedicato alle detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche “Ecobonus”.

In relazione ai lavori svolti e al meccanismo di detrazione scelto, si configurano le seguenti alternative:

Intervento Pagamento Pratica ENEA
Installazione porte blindate, senza sostituzione serramenti, con “bonus casa” Bonifico ai sensi Ex art.16-bis DPR 917/86 e succ. modif. Nessuna
Installazione porte blindate, senza sostituzione serramenti, con “ecobonus” Bonifici ai sensi L.134/12 e art.14 DL.63/13 e succ.modif.e integr.​ Comunicazione ad ENEA dei dati relativi alle porte attraverso il sito https://ecobonus2021.enea.it
Sostituzione serramenti con “ecobonus” e installazione porte blindate con “bonus casa” Bonifici per serramenti ai sensi L.134/12 e art.14 DL.63/13 e succ.modif.e integr.​ Bonifici per porte blindate ai sensi Ex art.16-bis DPR 917/86 e succ. modif. Comunicazione ad ENEA dei dati relativi ai serramenti attraverso il sito https://ecobonus2021.enea.it
Sostituzione serramenti e installazione porte blindate entrambi con “ecobonus” Bonifici ai sensi L.134/12 e art.14 DL.63/13 e succ.modif.e integr.​ Comunicazione ad ENEA dei dati relativi ai serramenti e delle porte attraverso il sito https://ecobonus2021.enea.it
Sostituzione serramenti e installazione porte blindate entrambi con “bonus casa” Bonifici ai sensi Ex art.16-bis DPR 917/86 e succ. modif. Comunicazione ad ENEA dei dati relativi ai serramenti attraverso il sito https://ecobonus2021.enea.it

Chi può inviare la dichiarazione ad ENEA?

La comunicazione può essere effettuata da:

  1. Beneficiario della detrazione fiscale che ha pagato l’intervento (se i beneficiari sono più di uno, come ad esempio due coniugi comproprietari dell’immobile che hanno sostenuto entrambi le spese, la dichiarazione deve essere compilata da uno solo dei due)

  2. Amministratore del condominio per interventi riguardanti le parti condominiali
     
  3. Intermediario: tecnico abilitato che compila la dichiarazione su incarico dei soggetti sopra (beneficiario o amministratore condominiale)

Tempistica

La comunicazione all’ENEA deve essere effettuata entro 90 giorni del termine dei lavori o dall’avvenuto collaudo degli stessi.

A riguardo La risoluzione 244/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l’invio della documentazione parte dal giorno del “collaudo” finale dei lavori. Tale collaudo può essere eseguito anche dalla ditta che ha eseguito i lavori (per esempio vale come verbale di collaudo la dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 37/08 per gli interventi sugli impianti o altra documentazione redatta appositamente)

Quali documenti vanno conservati?

  • Certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici
  • Originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata
  • Schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore
  • Fatture relative alle spese sostenute
  • Copia contabile del/dei bonifico/i bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del beneficiario del bonifico
  • Ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa

SuperBonus 110% anche per le porte blindate

La nuova agevolazione denominata SuperBonus porta la soglia della quota detraibile al 110% (significa che l’intervento è totalmente gratuito) ed è applicabile anche alle porte blindate di ingresso, alle seguenti condizioni:

  • Sia contestuale ad un intervento di installazione cappotto termico e/o sostituzione impianto di riscaldamento, cosiddetti interventi “trainanti”
  • L’intervento migliori di almeno due classi energetiche l’edificio
  • Installazione contestuale a nuovi serramenti

Il massimale recuperabile con il superbonus è di 550 €/mq per le zone A, B e C e 650 €/mq per le zone D, E e F, per il costo della porta. La detrazione può essere recuperata in 5 anni oppure ceduta ad altri soggetti come l’impresa che effettua i lavori con uno sconto in fattura. Nel massimale non rientrano IVA, servizio di posa in opera, altre spese (es. smaltimento vecchia porta).

Quindi cosa aspetti? Regala alla tua casa o alla tua attività più sicurezza con le soluzioni firmate USAI